venerdì 17 luglio 2009

ALITALIA rimborso di bond e azioni. A proposito di taglio minimo

A integrazione del post pubblicato di recente e relativi al rimborso di bond e azioni ALITALIA occorre fare una precisazione. Nel D.L. 1° luglio 2009, n. 78 - art. 7-octies. Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Versione: 2 - Modificativo: - con decorrenza: 1. luglio 2009 si legge:

“Per gli importi inferiori a euro 1.000 si provvede ad assegnare provvisoriamente un titolo di Stato del taglio minimo al conto di deposito titoli di cui al comma 4. L’intermediario finanziario che provvede alla comunicazione di cui al comma 5, lo detiene in nome e per conto del soggetto interessato e provvede, alla scadenza pattuita, a riversare all’entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato e il controvalore delle obbligazioni e delle azioni trasferite dall’interessato al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi delle disposizioni seguenti”

Questo significa che si può aderire alla proposta di rimborso dei bond e delle azioni ALITALIA anche per importi inferiori ai 1.000 euro senza versare la differenza tra la cifra cui si ha diritto e i 1.000 euro che sono il taglio minimo dei titoli di stato.

Il termine ultimo per aderire alla proposta di rimborso dello Stato Italiano è il 31 Agosto 2009 tramite il proprio intermediario finanziario.